Autocertificazione 2024
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE
Articolo 1 – Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l’Associazione di Promozione Sociale denominata “MUZZANA AMATORI TARTUFI APS” avente sede legale in Muzzana Del Turgnano in Via Roma n. 139. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 2 – L’Associazione è apartitica, è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’Associazione. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi.
In particolare di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 117/17:
Articolo 3 – L’Associazione si propone di divulgare le conoscenze sui tartufi, di favorirne la crescita e la raccolta compatibile con una armoniosa e rispettosa gestione del territorio del comune di Muzzana del Turgnano ed in particolare di quello boschivo. L’Associazione vuole partecipare alle iniziative locali nell’interesse generale della comunità muzzanese mirando alla sua crescita civile ed etica ed allo scopo di tutela del patrimonio collettivo. L’Associazione opera all’insegna dell’arricchimento sociale e culturale sia degli associati che di coloro che saranno coinvolti a vario titolo (fruitori, collaboratori, etc.) alle iniziative dell’Associazione. L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini potrà promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, le attività ritenute necessarie od opportune per promuovere la conoscenza del tartufo muzzanese e della Bassa Friulana, ed in particolare:
Articolo 4 – L’Associazione intende sviluppare il coinvolgimento dei suoi associati e della comunità muzzanese intera alle sue iniziative in accordo con i fini sopra riportati. L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Nello svolgimento delle sue attività L’Associazione potrà avvalersi dell’attività di volontari che non verranno retribuiti, salvo i rimborsi spesa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dall’eventuale regolamento interno dell’Associazione o dai criteri che saranno individuati preventivamente dal Consiglio Direttivo.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 5 – Sono organi dell’Associazione:
TITOLO IV
SOCI
Articolo 6 – L’Associazione “MUZZANA AMATORI TARTUFI APS” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono soci ordinari tutte le persone fisiche la cui domanda verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. E’ esclusa la partecipazione temporanea dei soci alla vita associativa. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La quota non è trasmissibile a terzi e non può tantomeno essere rivalutata.
Articolo 7 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
Articolo 8 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per qualsiasi decisione presa dal Consiglio Direttivo che dovrà essere confermata alla prima assemblea dei soci utili.
TITOLO V
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 9 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione. L’Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
Articolo 10 – L’Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente con l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno, entro il 31 marzo di ogni anno solare. E’ di competenza dell’Assemblea:
Articolo 11 – L’Assemblea in prima convocazione è valida quando il numero di intervenuti raggiunga la metà più uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso di convocazione (il quale deve essere fatto mediante avviso spedito ai soci almeno cinque giorni prima della data prevista per l’assemblea) l’adunanza si intenderà di seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti. Il bilancio e le deliberazioni approvate verranno esposte all’albo tenuto presso la sede della società per la libera consultazione da parte dei soci nei quindici giorni successivi a quello dell’Assemblea.
Articolo 12 – I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta. Il socio può rappresentare solo un altro socio.
Articolo 13 – L’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata con le modalità previste dallo statuto qualora ne faccia richiesta scritta più di un quarto dei soci.
TITOLO VI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti tra i soci dell’Assemblea, che ne determina il numero.
Articolo 15 – I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.
Articolo 16 – Spetta al Consiglio Direttivo ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare:
Articolo 17 – Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. Gli atti del Consiglio vanno firmati dal Presidente o dal Vicepresidente.
TITOLO VII
PRESIDENTE
Articolo 18 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale, riscuote somme da chiunque e a qualsiasi titolo dovute, comprese le sovvenzioni dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, esegue pagamenti e compie qualsiasi operazione bancaria, sia attiva che passiva. Il Presidente può delegare queste funzioni al Vicepresidente, in tutto o in parte. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo anche con facoltà di firma.
TITOLO VIII
VICEPRESIDENTE
Articolo 19 – Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ha il compito di eseguire le sue mansioni. Coadiuva inoltre il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo ed assume iniziative intese all’acquisizione di risorse a vantaggio dell’Associazione.
TITOLO IX
SEGRETARIO-TESORIERE
Articolo 20 – Il Segretario-Tesoriere dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio ma socie dell’Associazione. Il Segretario-Tesoriere dirige gli uffici e cura il disbrigo degli affari ordinari. In particolare, cura la tenuta dell’elenco aggiornato dei soci, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza. Il Segretario-Tesoriere ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed opera in linea con le direttive da esso ricevute. Il Segretario-Tesoriere cura altresì l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e provvede inoltre alla gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea relazione contabile, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati.
TITOLO X
FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 21 – L’Associazione opera mediante finanziamenti richiesti e provenienti da:
I finanziamenti assegnati all’Associazione verranno gestiti secondo le specifiche norme vigenti.
TITOLO XI
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 22 – Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito:
Articolo 23 – E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO XII
LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24 – In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto dall’Assemblea dei Soci a favore di Enti con finalità analoghe a quella dell’Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme in materia prevista dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti.
Visto lo statuto dell’APS Muzzana Amatori Tartufi ed a seguito dell’Assemblea ordinaria, avvenuta il 20 maggio 2022, nel corso della quale sono stati confermati i componenti, il nucleo operativo PRO TEMPORE della durata di un ulteriore anno.
Il nucleo operativo delibera e conferma le seguenti nomine:
PRESIDENTE Viola Anna Maria
VICE PRESIDENTE Del Giulio Giovanni
SEGRETARIO Bianco Martina
ALTRI COMPONENTI NUCLEO OPERATIVO
Gallo Vittorino
Pevere Livio
Del Piccolo Vittorio
Cicuttin Iolanda
Todon Lia
Pavan Alida